Le più recenti Determine e Delibere della Commissione Naz.le Formazione Continua ECM (CNFC) hanno apportato alcune sostanziali modifiche alle normative ECM.
Tali documenti contengono le indicazioni specifiche per il triennio 2017-2018-2019 in merito all’obbligo ECM e le relative riduzioni, alcune nuove regole applicative per il recupero dei crediti relativi al triennio 2014-2015-2016, per l’assegnazione dei crediti ECM, la certificazione, e varie precisazioni in merito alle diverse categorie formative.
OBBLIGATORIETÀ DELL’E.C.M.
Il D.Lgs 502/1992, art.16 bis – sexies, ed in particolare l’art. 16 quater (Incentivazione alla formazione continua), prevedono che “la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private; i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale”.
La Commissione Naz.le ECM non ha tuttora definito l’applicazione del sistema sanzionatorio per i professionisti che non acquisiscono la quantità di crediti ECM prevista dalla normativa. La CNFC, al momento, pare piuttosto, orientata verso un sistema di incentivazione alla formazione. La materia ad oggi non è ancora ben specificata, ma occorre tener conto che il DL 138/2011 / 13.08.2011 riporta all’art. 3 comma b: “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.
L’obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è vincolato all’iscrizione all’Ordine professionale per l’esercizio, attuale o futuro, della professione sanitaria. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM).
ESONERI DALL’OBBLIGO
L’esonero dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto il professionista può essere, a domanda, esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, pur non essendogli preclusa l’attività professionale contemporanea.
CONDIZIONI PER L’ESONERO
I sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base relativi alla categoria di appartenenza, durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM.
Sono considerati corsi di formazione post-base:
- corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui alla Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi del “ Piano di interventi contro l’AIDS” (L. 135/05.06.1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- corsi di formazione manageriale per professionisti sanitari.
Non è possibile inserire ESONERI PER CORSI NON PERTINENTI CON L’ATTIVITA’ SANITARIA ESERCITATA (es. Master in Comunicazione Istituzionale/ Master in Progettazione Sociale e Gestione del territorio, in quanto entrambi trattano argomenti correlati alla professione del sanitario, ma non propriamente inerenti la professione sanitaria).
EVENTUALI CREDITI MATURATI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’ESONERO, NON VERRANNO CONSIDERATI NEL COMPUTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO INDIVIDUALE.
Altra condizione per l’esonero è l’esercizio dell’attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.
La CNFC può valutare eventuali posizioni non previste nella Determina 17.07.2013.
PERIODI CON DIRITTO ALL’ESONERO
La durata dell’esonero per formazione è riferito alla durata legale del corso di formazione universitaria.
L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM). (Determina 17.07.2013)
Le tipologie di esoneri sono:
- Annuali/Annuali Parziali/Mensili
- Esoneri Annuali
- Master universitari di durata annuale di primo livello che erogano almeno 60 CFU;
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno;
- Corso di Formazione in Medicina Generale di cui al D.Lgs. 368/17.08.1999;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- Laurea specialistica;
- Diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
- Corso micologi durata annuale.
Esoneri Durata Annuale Parziale
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti da calamità naturali
- Corso micologi durata biennale (riduzione del 50% dell’obbligo formativo individuale annuale ECM nel biennio in cui si svolge il Corso).
DURANTE GLI ESONERI PARZIALI È AMMESSO ACQUISIRE CREDITI
Esoneri Mensili
- Frequenza corsi universitari diversi dalle tipologie elencate con meno di 60 CFU/anno: dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese;
- Corso di aggiornamento in tematiche AIDS;
- Militari in missione all’estero.
Anni Solari e Anni Accademici
Quando il corso ricade a cavallo di due anni, l’esonero viene assegnato all’anno di maggiore impegno.
- Ad esempio:
Master di durata annuale – inizio 01/04/2014 – fine 31/03/2015
Durata legale 1 anno
Viene inserito esonero per l’anno 2014
- La durata dell’esonero NON PUÒ ECCEDERE GLI ANNI DI DURATA LEGALE DEL CORSO
ESENZIONI DALL’OBBLIGO
LE ESENZIONI PRECLUDONO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SANITARIA E DANNO DIRITTO A RIDUZIONE DELL’OBBLIGO FORMATIVO.
CONDIZIONI PER L’ESENZIONE
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, i sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale per:
- congedo maternità e paternità (quest’ultima in determinate situazioni) (D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.):
IL CONGEDO PER MATERNITÀ DÀ DIRITTO ALLA RIDUZIONE DALL’OBBLIGO FORMATIVO NELLA MISURA DI 4 CREDITI PER OGNI MESE IN CUI L’ATTIVITÀ LAVORATIVA È SOSPESA; AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELL’ESENZIONE PER MATERNITÀ È NECESSARIO INVIARE ALLA SEGRETERIA CO.GE.A.P.S. AUTOCERTIFICAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE IN CUI SONO INDICATE LE DATE DI INIZIO E FINE DEL PERIODO DI ASTENSIONE LAVORATIVA; L’ESENZIONE PER MATERNITÀ COMPRENDE TUTTI I PERIODI A TAL FINE PREVISTI DALLA LEGGE (GRAVIDANZA A RISCHIO, ASTENSIONE OBBLIGATORIA, ASTENSIONE FACOLTATIVA, interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni) - Congedo parentale
- Congedo per malattia del figlio
- Adozione e affidamento preadottivo
- Adozione internazionale con aspettativa non retribuita per la durata dell’espletamento delle pratiche
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie e/o invalidanti così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Richiamo alle armi o servizio volontario alla C.R.I.
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale (art. 3 bis comma 11 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.);
- Aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
PERIODI CON DIRITTO ALL’ESENZIONE
L’esenzione per motivi di salute, nella misura di 4 crediti per ogni mese, vale solo nei casi di temporanea sospensione dell’attività professionale.
Pertanto per i sanitari affetti da patologie gravi e/o invalidanti iscritti all’Ordine che continuano a svolgere la propria professione, non sono previste esenzioni (salvo valutazione da parte della Commissione Nazionale ECM per “eventuali posizioni non previste”).
L’unità mese è considerato il periodo di sospensione dell’attività professionale non inferiore a 16. Ad esempio il sanitario che sospende l’attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all’esenzione di 4 crediti ECM. Periodi inferiori ai 16 giorni non danno diritto ad alcuna tipologia di esenzione.
L’ESENZIONE, COME SOPRA RIPORTATO, COMPORTA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA PER IL PERIODO DI TEMPO CORRISPONDENTE.
ESONERI / ESENZIONI: NORME COMUNI
Ovviamente il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica per le Professioni Sanitarie) deputato a raccogliere i dati, non può conoscere gli esoneri e le esenzioni di ciascun professionista. È quindi assolutamente necessario comunicare tali importanti situazioni utili al fine della riduzione del proprio fabbisogno formativo.
LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI ESONERI ED ESENZIONI PUÒ ESSERE EFFETTUATA CON DECORRENZA RETROATTIVA SOLO DALL’ANNO 2011
Per registrare esoneri/esenzioni nella banca dati Co.Ge.A.P.S., è necessario inviare al Consorzio (con le modalità riportate nel capitolo “Modalità per l’accesso al Co.Ge.A.P.S.”) la documentazione attestante il diritto ad esonero (ad es. autocertificazione riportante denominazione Corso di formazione, Ente che eroga il Corso, eventuali CFU attribuiti, data di inizio e data di fine del Corso frequentato), allegando documento di identità e certificato di frequenza del Corso rilasciato dall’Ente erogatore. Altrettanto dicasi per il diritto all’esenzione (maternità, malattia, ecc.).
OCCORRE CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL DIRITTO ALL’ESONERO E/O ALL’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DELL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
I PERIODI DI ESENZIONE E DI ESONERO SONO CUMULABILI MA NON SOVRAPPONIBILI NELL’AMBITO DEL TRIENNIO, AD ECCEZIONE DEGLI ESONERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE CATASTROFI NATURALI.
LE ESENZIONI E GLI ESONERI NON ASSEGNANO CREDITI, MA RIDUCONO L’OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE.
I sanitari temporaneamente privi di occupazione, ma aventi titolo ad esercitare la professione, possono anch’essi usufruire di esoneri ed esenzioni.
Quando la richiesta dell’interessato viene validata dal Co.Ge.A.P.S., l’esonero o l’esenzione diventano effettivi e visibili sul profilo del professionista presente nel sito (www.cogeaps.it) e la riduzione derivante è calcolata in automatico dal Consorzio.
EVENTUALI PARTECIPAZIONI AD EVENTI FORMATIVI ATTESTANTI CREDITI ECM NEL PERIODO DI ESONERO TOTALE E/O ESENZIONE VENGONO REGISTRATI NEL DATABASE CO.GE.A.P.S. MA NON RIENTRANO NEL CONTEGGIO AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO TRIENNALE, IN QUANTO VENGONO ASSORBITI DAL DIRITTO DI ESONERO TOTALE/ESENZIONE VANTATO DAL SANITARIO.
EVENTUALI PARTECIPAZIONI ECM REGISTRATE NEL PERIODO DI ESONERO PARZIALE SARANNO INVECE CONTEGGIATE AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE.
RICONOSCIMENTO ESONERI ED ESENZIONI ATTUALMENTE
NON PREVISTI DALLA NORMATIVA
E’ POSSIBILE RICHIEDERE ALLA CNFC IL RICONOSCIMENTO DI ESONERI ED ESENZIONI PER CASI NON CONTEMPLATI DALLA DETERMINA DEL 17/07/2013 (CONSULTARE GLI ELENCHI SOPRA RIPORTATI NEI CAPITOLI “ESONERI” ED “ESENZIONI”), TRAMITE MODULO DI RICHIESTA SCARICABILE DAL SITO DELL’AGE.NA.S. (AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI www.agenas.it) .
PERCORSO PER LA RICERCA DEL MODULO
Professionisti Sanitari ð Moduli e documenti
- Documenti
04/07/2016 - Modulo per la richiesta di esonero/esenzione o riconoscimento crediti per i casi non previsti dalla determina del 17 luglio 2013
Il modulo deve essere sottoscritto con firma autografa e, nei campi predisposti, compilato digitalmente, pena il rigetto dell’istanza.
Il modulo ed i relativi allegati devono essere sottoscritti e inviati in formato PDF all’indirizzo
La CNFC valuterà l’istanza con opportuna delibera nella prima riunione utile e trasmetterà l’esito al professionista sanitario al suo indirizzo email specificato nel modulo.
Il modulo si trova in calce al Vademecum ed è stampabile.
CREDITI ECM ED ATTIVITA' PROFESSIONALI DIVERSE
CREDITI INDIVIDUALI PER TUTTI GLI ISCRITTI
Mentre per gli Odontoiatri esiste un’unica disciplina, appunto l’Odontoiatria, per i Medici Chirurghi esistono molteplici discipline. E’ importante sapere che LA DISCIPLINA NON CORRISPONDE ALLA SPECIALIZZAZIONE, BENSI' ALL'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE ESERCITATA.
INFATTI E’ NECESSARIO CHE IL PROFESSIONISTA COMUNICHI AI PROVIDER, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AI CORSI, LA DISCIPLINA SVOLTA PER LA QUALE INTENDE ACQUISIRE I CREDITI.
AD ES. I MEDICI COMPETENTI ISCRIVENDOSI AD UN CORSO ACCREDITATO PER MEDICINA DEL LAVORO, DEVONO INDICARE NELLA DISCIPLINA, ANCHE SE NON SONO SPECIALISTI (VEDI I SANATI DI CUI EX ART. 55 D.LGS. N. 277/91), LA VOCE “MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO”.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione i medici dipendenti in possesso di specializzazioni che siano equipollenti o affini alla disciplina oggetto dell’evento (cfr.: D.M. 30.01.98 per le discipline equipollenti e D.M. 31.01.98 per le discipline affini – D.M. 27.07.2000 ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso della formazione post base – D.M. 02.08.2000 per le modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal D.M. 30.01.1998 per l’accesso 2° livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal D.M. 31.01.1998 per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale). (FAQ AGE.NA.S.)
L’obiettivo formativo nazionale di riferimento del singolo corso dovrà essere facilmente identificabile dal sanitario e indicato dal provider in maniera chiara ed in posizione evidente oltre che nella documentazione della fase istruttoria e nell’attestato di partecipazione, anche nei materiali (informatici, cartacei, ecc.) di promozione dell’evento e nel programma dei lavori.
CURE PALLIATIVE
I medici che esercitano esclusivamente la disciplina cure palliative, premesso che tale attività professionale è ora riportata nell’elenco delle discipline delle professioni sanitarie mediche, devono scegliere - in base alla specializzazione posseduta e all’attività esercitata - gli eventi più congruenti con il proprio percorso formativo, con gli obiettivi della struttura in cui operano ed in linea con un efficace aggiornamento professionale nel panorama dell’offerta riferita alle Aree di Intervento Formativo di cui all’elenco riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 (pubblicato sul sito dell’Ordine www.ordinemedici.al.it, nella Sezione ECM – Educazione Continua in Medicina). (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
MEDICINE NON CONVENZIONALI
Le Medicine non convenzionali, come dichiarato negli Obiettivi Formativi Nazionali, possono essere accreditate se prevedono nel programma prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale. La Fitoterapia, la Medicina Omeopatica, l’Omotossicologia, l’Agopuntura, sono riservate in via esclusiva, anche ai fini ECM, alle professioni di Medico e di Odontoiatra, nell’ambito delle rispettive competenze professionali. Per tutto quello che riguarda altre attività formative comprese nelle Medicine non convenzionali ma diverse da quelle sopra definite, ove comprese nel piano formativo del provider, il piano stesso – a cura dell’ente accreditante – sarà trasmesso alla CNFC per la valutazione della compatibilità. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
CASE DI CURE PRIVATE
Il Direttore Sanitario di una casa di cura privata, sebbene non eserciti la funzione di medico in senso stretto, è in ogni caso tenuto ad adempiere l’obbligo del conseguimento dei crediti ECM. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
Per il personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nelle strutture sanitarie private l’adempimento dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
MEDICINA ESTETICA
La Medicina Estetica ad oggi non risulta regolata e non ha alcuna equipollenza o affinità con altre discipline riconosciute. Può, in termini generali, intendersi come quella branca della medicina che si occupa di correggere o eliminare gli inestetismi del viso o del corpo senza ricorrere ad interventi invasivi chirurgici, bensì attraverso una serie di trattamenti poco invasivi che consentono una ripresa delle normali attività quotidiane in breve tempo. E’ dunque di competenza dei professionisti in possesso di un titolo di formazione di base di medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione. L’offerta formativa di riferimento, conseguentemente, è quella indirizzata ai medici chirurghi abilitati. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
TIPOLOGIA DEI CREDITI ACQUISIBILI
CREDITI IN QUALITA' DI DOCENTE/TUTOR/RELATORE DI FORMAZIONE
Numero massimo di crediti acquisibili
- I CREDITI ACQUISITI TRAMITE DOCENZA NON POSSONO SUPERARE IL 50% DELL’OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNALE AL NETTO DI RIDUZIONI, ESONERI ED ESENZIONI. (75 SU 150);
- La somma dei crediti per docenza e tutoring anche individuale, convegni, congressi, simposi, conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento/FSC, non può superare complessivamente il 60% (90 su 150) dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni;
- Qualora venisse raggiunta la percentuale massima relativa alla tipologia “docenza, tutor, relatore di formazione” residua un ulteriore 10% che può essere raggiunto mediante la tipologia ”convegni, congressi, simposi, conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale”;
- Qualora mediante la tipologia ”convegni congressi simposi conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale” venisse raggiunto il 60% dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, non potranno essere acquisiti i crediti nella tipologia “docenza, tutor, relatore di formazione”.
- CIASCUN DOCENTE/TUTOR/RELATORE NON PUÒ ACQUISIRE PIÙ DI 50 CREDITI PER UN SINGOLO EVENTO;
- AL FINE DI EVITARE CHE PER UNO STESSO EVENTO I CREDITI VENGANO CALCOLATI DUE VOLTE NEL CASO IN CUI UN SOGGETTO RIVESTA CONTEMPORANEAMENTE PIÙ RUOLI (DOCENTE/TUTOR/RELATORE E DISCENTE), È VIETATA L’ATTRIBUZIONE DI CREDITI PER PIÙ RUOLI ALL’INTERNO DELLO STESSO EVENTO;
- I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi quale docente/relatore o tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di “docente”, rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione;
- Coloro che intervengono all’evento formativo in qualità di RELATORI o DOCENTI o TUTOR devono dichiarare preventivamente di optare, per l’assegnazione dei crediti attribuiti al Corso, tra il ruolo di RELATORE/DOCENTE/TUTOR o di PARTECIPANTE
- Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione. Per ogni mezz’ora di lezione ha diritto ad 1 credito formativo; 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in ECM;
- La Commissione Naz.le per la Formazione Continua, in data 20.02.2008, aveva stabilito che in caso di contemporanea docenza di un’ora di due docenti deve essere assegnato 1 credito per docente. Con la Determina CNFC 23.07.2014 / 10.10.2014 è stato stabilito che nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito);
- (Determina CNFC 23.07.2014 / 10.10.2014)
Il docente/relatore acquisisce i crediti che si sono sommati nell’arco della giornata formativa anche se il tempo dedicato alla formazione è frazionato (più interventi di minimo 30 minuti l’uno). Tale criterio deve essere applicato anche ai docenti/relatori degli eventi e Progetti Formativi Aziendali (PFA) dal 01/01/2011; - I crediti acquisiti tramite attività di pubblicazione, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza a corsi ECM, tutoraggio individuale, ricerche, non possono eccedere il 60% (90 su 150) del monte crediti triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni. (Istruzioni Co.Ge.A.P.S. 23.03.2015)
- Ai sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi ECM accreditati al Sistema Nazionale e Regionale ECM e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti ECM per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno al Co.Ge.A.P.S.,sulla base dei relativi specifici attestati. (Determina Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)
CREDITI PER TUTORAGGIO INDIVIDUALE
Numero massimo crediti acquisibili
- Sono riconosciuti 4 crediti formativi per mese di tutoraggio;
- Mese = periodo non inferiore a 16 giorni anche non continuativo e cumulabile. (Es. 10 gg a gennaio e 10 gg a maggio danno insieme 4 crediti) ;
- I crediti acquisiti con il tutoraggio, calcolati insieme ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche non possono superare il 60% (90 su 150) dell’obbligo triennale individuale al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni riportate dal triennio precedente;
- I crediti ECM sono riconosciuti anche ad attività di tutoraggio nell'ambito di PFA, solo se le attività svolte sono inquadrate nel programma formativo del sanitario;
- L’attribuzione del numero di crediti non dipende dal numero dei tutorati se le attività vengono svolte nel medesimo periodo di tempo.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
Tutoraggio Pre Laurea – Post Laurea – Piani Formativi Aziendali-PFA
Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509/3.11.1999; Decreto 509/11.12.1998; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR 270/22.10.2004 e s.m.i.) prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi pre e post laurea previsti dalla legge, sono riconosciuti i crediti formativi ECM.
L’attività di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esami di abilitazione-internato studenti in medicina – formazione medici di medicina generale), con attestazione della documentazione a cura dell’ente erogatore dell’attività di tutoraggio (Università, Regione), deve essere inviata all’Ordine per la definizione del numero dei crediti formativi e dallo stesso attestata, con successiva trasmissione al Co.Ge.A.P.S. da parte dell’Ordine ai fini della registrazione e inserimento nell’anagrafica nazionale. E’ opportuno segnalare il periodo di tutoraggio all’Ordine in quanto l’Ordine provvede poi alle relative comunicazioni alle Aziende Sanitarie per il pagamento da parte delle stesse delle indennità previste ai Tutor. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
Registrazione dei crediti derivanti da attività di tutoraggio
Il professionista – in assenza di comunicazione all’Ordine da parte dell’Ente (Università, ecc.) - può comunicare l’attività di tutoraggio all’Ordine anche tramite un'autocertificazione firmata e redatta ai sensi del DPR 445/2000, completata di tutti i dati necessari per i relativi controlli di legge presso l’Ente che ha predisposto il tutoraggio stesso.
Informazioni obbligatorie da indicare nell’autocertificazione senza le quali non si può procedere alla registrazione di attività di tutoraggio:
- data di inizio e fine del tutoraggio (giorno, mese, anno, eventuale sessione);
- nome organizzatore/ struttura per cui si è svolto il tutoraggio;
- tipologia struttura in cui si è svolto il tutoraggio (pubblica o privata);
- tipo attività tutoraggio (pre laurea, post laurea, PFA);
- indicazione se il tutor è libero professionista, dipendente, convenzionato o privo di occupazione;
- professione e disciplina del tutor.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
Esclusioni della valutazione per il tutoraggio
Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.
CREDITI PER CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI, CONFERENZE, PER ATTIVITÀ DI RICERCA, TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC), PER AUDIT CLINICO, GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC), DOCENZA E TUTORING ANCHE INDIVIDUALE
Numero massimo crediti acquisibili
La somma dei crediti di questa tipologia non può superare complessivamente il 60% (90 su 150) dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni;
Qualora venisse raggiunta la percentuale massima relativa alla tipologia “docenza, tutor, relatore di formazione” residua un ulteriore 10% che può essere raggiunto mediante la tipologia ”convegni, congressi, simposi, conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale”;
Qualora mediante la tipologia ”convegni congressi simposi conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale” venisse raggiunto il 60% dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, non potranno essere acquisiti i crediti nella tipologia “docenza, tutor, relatore di formazione”.
(Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014)
I crediti acquisiti tramite attività di pubblicazione, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza a corsi ECM, tutoraggio individuale, ricerche, non possono eccedere il 60% (90 su 150) del monte crediti triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.
(Istruzioni Co.Ge.A.P.S. 23.03.2015)
Per quanto riguarda la Formazione Sul Campo, il responsabile scientifico/coordinatore dei gruppi di lavoro può fare anche da tutor, mentre il coordinatore dei gruppi non può fare il tutor che è una figura accessoria ed a sostegno delle attività. Lo stesso professionista non può comunque acquisire crediti formativi per la medesima attività: può però scegliere quelli più convenienti per lui.
CREDITI PER FORMAZIONE RESIDENZIALE, PER FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA (RES)
Numero massimo crediti acquisibili
Senza limitazione;
Per i medici l’acquisizione ottenuta per la partecipazione a Corsi Residenziali accreditati, e tramite l’effettuazione di Corsi di Formazione a Distanza (FAD) non ha limitazione e ripartizioni percentuali tra le due modalità.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
Per i Corsi residenziali è ora possibile effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica ed il questionario non potrà essere in nessun modo ripetuto: diversamente il test non sarà considerato valido ai fini dell’acquisizione dei relativi crediti ECM.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
CREDITI PER FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) SENZA TUTORAGGIO, PER AUTOAPPRENDIMENTO CON TUTORAGGIO
Numero massimo crediti acquisibili:
- Senza limitazione;
- Per i medici l’acquisizione ottenuta attraverso l’effettuazione di Corsi di Formazione a Distanza (FAD) e la partecipazione a Corsi Residenziali accreditati, non ha limitazione e ripartizioni percentuali tra le due modalità;
- I docenti o i tutor di un Corso FAD possono ottenere crediti con le stesse modalità di attribuzione della formazione residenziale. (Determina CNFC 23/07/2014 / 10.10.2014)
- Per la Formazione a Distanza (FAD), non sarà più possibile effettuare un numero “illimitato” di tentativi del test di valutazione dell’apprendimento: è stato infatti stabilito un limite massimo di ripetizioni della prova di verifica di 5 possibilità. (Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014)
CREDITI PER AUTOFORMAZIONE
Numero massimo crediti acquisibili
Limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (riportato nella scheda personale dell’area riservata del sito Co.Ge.A.P.S.): massimo di 15 crediti nel triennio: 1 credito ogni ora di formazione;
Esempio:
- obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15;
- obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5.
Agli iscritti agli Albi sono riconosciuti crediti ECM per autoformazione per:
- Attività di studio di riviste scientifiche
- Lettura capitoli di libri e di monografie
- Entrambe le attività sono prive di test di valutazione
IL SANITARIO (SIA LIBERO PROFESSIONISTA CHE DIPENDENTE) COMUNICA TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE ALLA SEGRETERIA Co.Ge.A.P.S. L’ATTIVITÀ DI AUTOFORMAZIONE INDICANDO LE ORE DI IMPEGNO.
L’autocertificazione può essere rilasciata dall’interessato secondo lo schema riportato in calce al Vademecum, spedendola all’indirizzo e-mail del Co.Ge.A.P.S. con copia di un documento d’identità, oppure registrandola direttamente nell’area riservata.
L’autocertificazione dovrà contenere i seguenti dati:
Dati anagrafici del sanitario:
- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Ordine di appartenenza
Dati dell’attività di autoformazione:
- Data inizio
- Data fine
- Obiettivo formativo (tra quelli previsti dalla CNFC: tabella A)
- Numero di ore impegnate nello studio
Tipo autoformazione:
- Materiali durevoli
- Letture scientifiche
- Descrizione materiale lettura (titolo del materiale studiato)
- Professione
- Disciplina
(Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014 – Determina 07.07.2016 )
CREDITI PER PUBBLICAZIONI
Numero massimo crediti acquisibili
I crediti acquisiti tramite attività di pubblicazione, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza a corsi ECM, tutoraggio individuale, ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.
Per inserire i crediti per pubblicazioni individuali, è possibile compilare l’apposita autocertificazione inviandola al Co.Ge.A.P.S. utilizzando lo schema riportato in calce al presente Vademecum, contenente le indicazioni relative alla pubblicazione (titolo, data di pubblicazione, livello firma e tipo di pubblicazione, citata o non citata).
La Segreteria Co.Ge.A.P.S. provvederà ad inserire i dati ed a notificare l’avvenuta registrazione al professionista interessato.
L’attribuzione dei crediti per pubblicazioni potrà avvenire, secondo la seguente tabella:
- CITAZIONI SU RIVISTE CITATE NEL CITATION INDEX;
- primo nome 3.0 crediti;
- altro nome 1.0 credito;
PUBBLICAZIONI SU RIVISTE NON CITATE SU C.I. ED ATTI DI CONGRESSI NAZIONALI O INTERNAZIONALI;
- primo nome 1.0 credito;
- altro nome 0.5 credito;
CAPITOLI DI LIBRI E MONOGRAFIE;
- primo nome 2.0 crediti;
- altro nome 1.0 credito.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014; Istruzioni Co.Ge.A.P.S. 23.03.2015)
CREDITI TRAMITE SPONSOR O FORMAZIONE RECLUTATA
Per reclutamento si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, ecc.) fornito al professionista. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel triennio) del debito formativo di ogni professionista.
Inoltre la Determina della CNFC del 18 settembre 2013 (alla luce della quale ogni partecipante potrà maturare 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento mediante reclutamento diretto da parte dello sponsor) prevede che il discente dovrà attestare al provider il proprio reclutamento ed il mancato superamento del limite previsto (1/3), con firma autografa e leggibile, unitamente ai propri dati anagrafici.
(Documento “La formazione continua nel settore salute) – Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017)
Numero massimo crediti acquisibili
- I professionisti possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio (50 su 150), al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di aziende produttrici o distributrici di dispositivi medici (Sponsor). I restanti 2/3 di crediti devono essere conseguiti attraverso la partecipazione a eventi formativi senza invito diretto delle Aziende; (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
- Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio, l’eccedenza non verrà considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.
- Ai sensi della Determina del 18.01.2011 "Reclutamento dei partecipanti", l’Azienda che invita i professionisti a frequentare un determinato evento formativo, con spese a carico dell’Azienda stessa, deve fornire al Provider l’elenco con i nomi dei partecipanti invitati all’evento formativo.
- Nella tipologia formativa FAD non è consentito il reclutamento dei partecipanti. Nel caso in cui un discente riceva le credenziali di accesso all’evento FAD da parte di qualsiasi soggetto, non si configura il reclutamento, fermo restando che il provider non può in alcun caso fornire a chiunque ne faccia richiesta l’elenco dei partecipanti né l’elenco di coloro che hanno acquisito i crediti formativi.
CREDITI TRAMITE SPERIMENTAZIONI CLINICHE
Numero massimo crediti acquisibili
E’ prevista la possibilità per i professionisti sanitari di richiedere crediti ECM per sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 in base ai seguenti criteri:
- Da 1 a 3 crediti per ogni iniziativa, in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito. Il periodo di riferimento per l’attribuzione di un credito ECM è pari a un mese.
- I crediti ECM per sperimentazioni scientifiche individuali possono essere acquisiti entro il limite del 60% dell’obbligo formativo individuale.
CREDITI PER FORMAZIONE ALL’ESTERO
Numero massimo crediti acquisibili
- Fermo restando quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 “Attività formative realizzate all’estero”, ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero (è definita formazione individuale all’estero la formazione non accreditata in Italia e svolta nel paesi dell’U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada: risulta importante il luogo di accreditamento, più che quello di svolgimento) sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento estero e dell’obbligo formativo triennale (75 su 150). Se la formazione superasse 150 crediti viene considerato un limite di 25 crediti alla singola partecipazione
- Per l’evento accreditato all’estero che superi i 50 crediti formativi viene riconosciuto il 50% fino al massimo 25 crediti ECM.
Esempio 1: 50 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
Esempio 2: 70 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
Esempio 3: 15 ore di formazione all’estero = 7,5 crediti ECM
Nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di 1 credito ECM per ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un massimo di n. 25 crediti per evento.
(Determina CNFC del 04.12.2012)
Nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo (es. Attestato riportante n. 20 crediti per 12 ore di formazione : si possono riconoscere n. 6 crediti ECM);
Nel caso che il documento attesti la partecipazione ma non riporti i crediti e/o le ore di formazione, lo stesso non sarà considerato utile ai fini del riconoscimento ECM.
(Documento Co.Ge.A.P.S. 04.12.2014 – Determina CNFC 23.07.2014 / 10.10.2014)
Nel caso in cui siano riportate le giornate di formazione si assume che 1 giorno equivale a 6 ore = 6 crediti (con la riduzione del 50%, vengono riconosciuti 3 crediti ECM).
Esistono eventi accreditati all’estero ma svolti in Italia. Tali eventi, a tutti gli effetti devono essere considerati crediti esteri.
Qualora esistano accordi tra regioni transfrontaliere per il reciproco riconoscimento dei crediti, regolarmente registrati presso le rispettive Commissioni Regionali, i crediti conseguiti all’estero sono riconosciuti interamente e non abbattuti del 50%, fino ad un limite di 50 crediti;
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha sottoscritto convenzioni con l’Austria e la Germania (firmate a Bolzano) e con Slovenia e Croazia (firmate a Brioni).
(Circolare FNOMCeO 2204/27.02.2014)
I provider accreditati in Italia possono realizzare Progetti Formativi Aziendali (PFA), attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali all’estero attinenti settori e tecnologie innovative non applicate o implementate nel territorio nazionale, a condizione che siano compatibili con l’esercizio della professione sanitaria per la quale sono erogati. L’accreditamento di tali PFA segue lo stesso iter procedurale dell’accreditamento degli eventi all’estero accreditati in Italia. (Determina Commissione Naz.le ECM 17.07.2013)
Documentazione per registrazione crediti estero
L’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 prevedeva che i crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero e per l’autoformazione devono sottostare alla seguente procedura: il professionista dipendente – ultimata la frequenza – deve inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, ecc. e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’Ufficio Formazione dell’Azienda presso cui presta servizio). L’Azienda provvederà all’invio dei dati al Co.Ge.A.P.S.
I liberi professionisti devono darne diretta comunicazione alla Segreteria del Co.Ge.A.P.S. con le modalità che seguono nel capitolo: “MODALITÀ PER L’ACCESSO AL Co.Ge.A.P.S.”.
Possono essere registrati esclusivamente i crediti maturati dalla formazione individuale all’estero a partire dal 1° gennaio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente riconosciuto pur in carenza di una più specifica normativa. (Determina Commissione Naz.le ECM 17.07.2013)
Crediti per medici residenti all’estero o che svolgono attività professionale all’estero ma sono iscritti ad un Ordine dei Medici italiano
La Commissione Nazionale ECM si è pronunciata in merito alla posizione dei medici e degli odontoiatri iscritti anche presso un Ordine estero (es. Italia e Germania), che svolgono attività professionale sia in Italia che all’estero, ribadendo che l’obbligo ECM va soddisfatto nel paese in cui si esercita visto che si intende garantire un professionista aggiornato a tutela della salute dei cittadini.
Quindi se il medico o l’odontoiatra sono iscritti ad un nostro Ordine devono soddisfare l’obbligo nel nostro Paese. Per evitare di dover ottenere anche i crediti nel Paese di provenienza, ciascun professionista sottopone al Co.Ge.A.P.S. la documentazione dei crediti conseguiti all’estero che, se riconosciuti congrui e validi, vengono registrati nell’anagrafica del Consorzio secondo le regole previste.
(Circolare FNOMCeO 2014/3715 02.04.2014)
La Determina della CNFC del 17 Luglio 2013 “Esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione” non prevede alcun esonero o esenzione per quei professionisti che per brevi periodi o stabilmente svolgono la loro attività oltre frontiera, tranne per quelli impegnati in attività di cooperazione internazionale riconosciute dalla legge.
A parere della FNOMCeO tutti gli iscritti all’Ordine sono obbligati ad acquisire crediti ECM, anche se residenti all’estero o, come nel caso dei medici transfrontalieri, residenti in Italia ma che esercitano la professione in altra Nazione.
Ad ogni buon conto i crediti ECM ottenuti all’estero devono essere validati con l’abbattimento del 50% e registrati nell’anagrafica Co.Ge.A.P.S. Tale abbattimento può essere evitato con la stipula di accordi bilaterali transfrontalieri tra regioni e nazioni confinanti, con l’eventuale coinvolgimento della FNOMCeO, registrati presso la CNFC o presso la Commissione ECM della propria Regione.
CREDITI PER MEDICI COMPETENTI
Numero crediti acquisibili
I “medici competenti” per poter svolgere le loro funzioni sono tenuti a conseguire i crediti ECM nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”, riservando il restante 30% ad altre discipline.
A tal fine, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, «per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma ECM ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e s.m.i., a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 81/2008. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” in materia di medicina del lavoro, medicina legale, igiene e medicina preventiva: occorre specificare la disciplina al provider al momento dell’iscrizione al corso. Ciò implica che il medico competente per il restante 30% potrà partecipare ad eventi formativi inerenti discipline differenti dalla medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Al compimento di ogni ciclo triennale, all’inizio dell’anno successivo occorre inviare al Ministero e per conoscenza all’Ordine con raccomandata a.r. o via Pec l’autocertificazione attestante il conseguimento del 70% dei crediti ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Elenco Nazionale o onde provvedere al reinserimento nello stesso Elenco quando si è stati depennati per mancato assolvimento dell’obbligo ECM.
Pertanto, l’interessato ha l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio di apposita autocertificazione da trasmettere al Ministero a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2018; si ribadisce che, per il triennio formativo 2014-2016, il professionista ha tempo fino a tutto il 2017 per completare i crediti ECM.
In caso di mancato invio dell’autocertificazione l’ufficio competente provvede, senza ulteriori adempimenti, alla cancellazione dall’elenco nazionale.
La cancellazione dall’elenco del professionista, che non ha completato il suo percorso formativo, non consente di esercitare la funzione di medico competente poiché tutti gli atti posti in essere da medici competenti che non abbiano il requisito formativo di cui all’articolo 38, comma 3, sono illegittimi.
Da ricordare, inoltre che il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Le partecipazioni ECM acquisite, a titolo di “recupero” dell’obbligo formativo individuale, possono venire conteggiate a valere sul triennio precedente solo su esplicita indicazione del professionista, che la deve esercitare tramite il portale Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it) al fine di aggiornare la propria posizione sul portale stesso.
Le partecipazioni portate a “recupero” del triennio precedente, non saranno successivamente conteggiate per il soddisfacimento dell’obbligo formativo, nel triennio di acquisizione.
La verifica sulla formazione ECM sarà effettuata sulla base dei dati trasmessi dai Provider a Co.Ge.A.P.S. Pertanto i professionisti iscritti all’elenco dei medici competenti dovranno verificare sul portale del Co.Ge.A.P.S. eventuali difformità relative ai dati della formazione ECM, trasmessi dai Provider, e ove necessario a segnalarlo al Co.Ge.A.P.S. Tutti i medici competenti che accedono al portale Co.Ge.A.P.S. devono “qualificarsi” come tali biffando sull’apposita casella. In tal modo il sistema fornirà automaticamente la situazione aggiornata e già calcolata non soltanto in relazione al totale dei crediti già pervenuti dai provider ma anche al calcolo del 70% nella specifica disciplina o equipollenti.
E’ consigliabile che il medico competente comunichi, direttamente al portale Co.Ge.A.P.S., eventuali esenzioni e/o esoneri, crediti individuali (crediti esteri, tutoraggio individuale, pubblicazioni scientifiche, autoformazione, sperimentazioni cliniche) al fine di perfezionare la corretta posizione ECM del Professionista. (cfr. Determina della CNFC del 17 luglio 2013 e successive).
Inoltre, la percentuale del 70% dei crediti ECM da acquisire nel triennio di riferimento che devono afferire alla disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” previsti tassativamente al comma 3 dell’art.38 del D.Lgs.81 del 2008, non va calcolata sull’obbligo formativo standard di 150 crediti, ma rispetto all’obbligo formativo individuale del professionista per il triennio. Il sistema informativo del Co.Ge.A.P.S. calcola automaticamente il soddisfacimento del 70% dei crediti acquisiti nella soprariportata disciplina.
Per coloro i quali saranno cancellati dall’elenco per non aver assolto agli obblighi formativi in uno specifico triennio, è possibile la reiscrizione nel successivo triennio, solo al raggiungimento del 70%, dell’obbligo formativo individuale nell’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
(Circolare Ministero Salute – Direzione Generale Prevenzione Sanitaria 01.06.2017)
Scadenze ECM
TRIENNIO ECM 2014-2016
- Invio autocertificazione: dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2018
- Cancellazione dall’Albo Nazionale dei Medici Competenti in caso di mancata comunicazione
- Reiscrizione solo con raggiungimento del 70% dei crediti del successivo triennio formativo (2017-2019)
TRENNIO 2017-2019
- Al raggiungimento del 70% dei crediti: reiscrizione se inadempienti per il triennio 2014-2016
- Raggiungimento del 100% dei crediti entro il 2020
- Invio autocertificazione tra il 1° gennaio 2020 e il 15 gennaio 2021
CONTROLLI
- Autocertificazione del medico con verifica a campione da parte del Ministero
- Alla fine del triennio controllo a tappeto con condivisione banche dati Ministero/FNOMCeO
Il documento con relativi allegati dovrà essere indirizzato (salvo eventuali future variazioni) ai seguenti indirizzi: Ministero della Salute – Ufficio II - Direzione Generale della prevenzione Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 ROMA oppure via pec
(Documento FNOMCeO – Luigi Conte – Marcello Fontana – 22.05.2015)
In alcuni casi i medici competenti incontrano delle difficoltà alla partecipazione ad eventi ECM in ragione della diversa specializzazione in loro possesso. Ciò genera una incongruenza sistematica laddove tali professionisti, da un lato, sono già in rapporto di servizio con enti istituzionalmente preposti allo svolgimento delle attività di cui sopra, dall’altro, ove si avallasse l’impedimento della partecipazione agli eventi ECM, gli stessi professionisti non potrebbero più svolgere l’attività per cui sono stati assunti.
Pertanto, premesso che è necessario consentire ai sanitari in questione la partecipazione ai corsi ECM, è ritenuto sufficiente che il sanitario “medico competente” produca al “provider” un’autocertificazione in cui attesta il ruolo ricoperto all’interno dell’azienda (Dlgs n. 81/2008) per essere legittimato alla partecipazione sia di corsi specifici e inerenti all’incarico ricoperto che di corsi rivolti ad altri obiettivi e tematiche formative.
La stessa regola va applicata anche ai medici dipendenti INAIL che partecipano ad eventi di medicina legale non essendo possessori del titolo di specialista. (Circolare FNOMCeO 2204/27.02.2014)
CREDITI PER SPECIALISTI AMBULATORIALI NELLA REGIONE PIEMONTE
D.G.R. N. 47-7638 DEL 21-05-2014
Premesso che tutti i professionisti della sanità sono soggetti all’obbligo dell’ECM, sia in caso di attività libero-professionale sia in caso di attività derivante da un rapporto di dipendenza o di convenzione con il SSN, anche la partecipazione dei Medici SAI (Specialisti Ambulatoriali Italiani) alla formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività ai sensi dell’Accordo in vigore.
Lo Specialista che non abbia frequentato, ai sensi dell’art. 38 comma 7 dell’Accordo Ambulatoriale vigente, i corsi obbligatori per due anni consecutivi, è soggetto all’attivazione di procedure per l’eventuale adozione di sanzioni da parte dell’ASL.
Programmazione e gestione della formazione ECM rivolta agli specialisti ambulatoriali (SAI).
In ciascuna Azienda deve essere predisposto un Piano di Formazione o comunque essere prevista, nell’ambito del PFA, la pianificazione e programmazione di attività rivolte specificatamente per i SAI, anche in modalità FAD, sia attraverso progetti esclusivamente ad essi dedicati, sia attraverso percorsi formativi che coinvolgano anche altre figure professionali.
L’attività di docente/moderatore/relatore/tutor può essere svolta da parte dei SAI sia in coincidenza che fuori orario di servizio.
Partecipazione iniziative ECM non comprese nella programmazione regionale
Lo Specialista ha facoltà di partecipare a iniziative formative non comprese nella programmazione regionale e/o aziendale, purché accreditate ECM ed inerenti la specialità svolta in Azienda, usufruendo del permesso retribuito ex art. 33 ACN vigente e nel limite massimo di 32 ore annue. Il permesso è fruibile presso una o più Aziende in cui lo specialista presta servizio ai sensi dell’Art. 13 comma 3 ACN vigente.
La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite del 30% del credito obbligatorio, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
(Accordo Nazionale Specialisti Ambulatoriali)
- Attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico);
- Attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post-lauream (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università.
Lo specialista ambulatoriale interno può soddisfare il proprio debito di crediti formativi anche attraverso la partecipazione a corsi FAD da effettuarsi preferibilmente fuori orario di servizio .
(B.U. della Regione Piemonte n. 23 del 05.06.2014)
PENSIONATI
La FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) ha chiesto alla Federazione Naz.le degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri se il medico pensionato iscritto all’Ordine è tenuto obbligatoriamente a partecipare a corsi ECM. La FNOMCeO ha risposto che i pensionati, che non svolgono la professione, seppur iscritti all’Albo professionale, non sono tenuti ai corsi ECM. Infatti la semplice condizione di iscrizione all’Albo professionale non implica l’obbligo di partecipare ai corsi ECM: al contrario é l’esercizio della professione che obbliga all’aggiornamento, considerato che per l’esercizio professionale é per legge obbligatorio essere iscritto all’Ordine, per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.
NUOVI ISCRITTI ALL’ALBO
A seguito di un quesito posto dal nostro Ordine alcuni anni fa la C.N.F.C. aveva assunto nel corso della riunione del 4 dicembre 2012 la seguente decisione:
- per i professionisti sanitari, vincolati all’iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio della professione, l’obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale;
- per i professionisti sanitari, non vincolati all’iscrizione all’Albo professionale, l’obbligo formativo decorre dall’anno successivo al conseguimento dell’abilitazione professionale.
E’ stato poi confermato che per i professionisti sanitari con l’obbligo di iscrizione ad un Ordine, l’impegno formativo decorre dall’anno successivo all’iscrizione all’Ordine stesso. (Determina del 17.07.2013)
PERTANTO PER I NUOVI ISCRITTI IL DEBITO FORMATIVO CON ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM INIZIA DAL PRIMO MESE DELL’ANNO SUCCESSIVO ALL’ISCRIZIONE ALL’ORDINE (AD ESEMPIO, PER UN ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI MEDICI CHIRURGHI O DEGLI ODONTOIATRI IL 27 GIUGNO 2013 L’OBBLIGO ECM DECORRE DAL 1° GENNAIO 2014).
RICERCA EVENTI NELLE BANCHE DATI
I professionisti sanitari privi di specializzazione possono acquisire i crediti formativi ECM consultando la banca dati pubblicata sul sito Agenas/ECM cercando gli eventi rivolti all’area interdisciplinare. (FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)
E’ possibile inoltre riscontrare tali notizie sempre nella banca dati Agenas (indirizzo http://ape.agenas.it/) – Professionisti sanitari – ricerca avanzata eventi. Nella colonna di destra alla voce “Costo-Crediti” inserire una spunta nella casella “Ricerca per costo”. Il sistema inserisce in automatico la voce “Costo del corso: gratuito”. Cliccare quindi sul bottone blu CERCA. Verranno estratti tutti i corsi a costo zero.
ASSENZE DURANTE LA PARTECIPAZIONE AD UN EVENTO O AD UN PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE ECM
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la frequenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 27/12/2001 la presenza effettiva dei sanitari interessati al Progetto Formativo Aziendale è del 90%. (Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM)
Il discente quindi deve acquisire i crediti formativi partecipando al 100% delle ore previste per l’evento (o perlomeno al minimo di frequenza indicato dal provider), ad eccezione della partecipazione ai Progetti Formativi Aziendali dove si acquisiscono i crediti formativi a fronte del 90% di partecipazione all’evento.
In casi particolari di assenza brevissima sarà compito dell’Organizzatore, unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale, valutare la giustificazione nonché l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale.
CONSERVAZIONE DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO FORMATIVO
L’attestato, dopo il preliminare controllo dei dati (organizzatore, evento, professione, disciplina, dati personali), deve essere scrupolosamente conservato dall’interessato ai fini delle successive verifiche dell’aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini), che saranno predisposte dalla Commissione Naz.le.
Tipologia | Sanitario dipendente o Specialista ambulatoriale | Sanitario libero professionista |
Tutoraggio | Ordine | Ordine |
Crediti estero |
|
Co.Ge.A.P.S. |
Esoneri/esenzioni | Co.Ge.A.P.S. | Co.Ge.A.P.S. |
Autoformazione | Co.Ge.A.P.S. | Co.Ge.A.P.S. |
Pubblicazioni Scientifiche | Co.Ge.A.P.S. | Co.Ge.A.P.S. |
Rettifiche errori crediti/inserimento partecipazioni mancanti | Co.Ge.A.P.S. | Co.Ge.A.P.S. |
Formazione medici competenti |
Ministero della Salute oppure via pec: Co.Ge.A.P.S. |
Ministero della Salute oppure via pec: Co.Ge.A.P.S. |
(Circolare Co.Ge.A.P.S. prot. 31-C/14 del 04.06.2014)
PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO
Ai fini della nuova fase di sviluppo del Dossier Formativo, anche con riferimento agli aspetti operativi del Dossier di Gruppo, sono stati definiti principi e linee guida validi per il triennio formativo 2017/2019, per i professionisti sanitari, le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi e le rispettive Federazioni nazionali, gli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che accedono alla costruzione del Dossier.
Il professionista può quindi avere informazioni sulla costituzione del Dossier Formativo e definire il proprio D.F. per il triennio 2017-2019, registrandosi al Portale Co.Ge.A.P.S.
BONUS PER IL PROFESSIONISTA
Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
- Costruzione del Dossier;
- Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
- Coerenza relativamente alle aree – pari ad almeno il 70% - tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato
- Il bonus, quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un Dossier individuale oppure farà parte di un Dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il Dossier, qualora lo stesso sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.
Quindi, per il triennio successivo al 2017-19, il professionista che realizza il Dossier Formativo per il corrente triennio avrà diritto al bonus di 20 crediti formativi sopra citato. Altrettanto ne avrà diritto il professionista che partecipa e realizza esclusivamente il Dossier di Gruppo. Nel caso in cui il Dossier fosse elaborato e realizzato nel secondo anno del presente triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo; nel caso in cui il Dossier fosse elaborato e realizzato nell’ultimo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 10 crediti formativi per il triennio successivo.
SOGGETTI ABILITATI ALLA COSTRUZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO
Per le Aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l’Ufficio Formazione ovvero un delegato per la formazione di ciascuna Azienda, il responsabile della didattica o un suo delegato.
RIPASSIAMO LA “STORIA” DEI CREDITI ECM
CREDITI NECESSARI PER IL QUINQUENNIO SPERIMENTALE ANNI 2002 – 2006 E ANNO 2007
Anno | Crediti | Massimo | Minimo |
2002 | 10 | 5 | 20 |
2003 | 20 | 10 | 40 |
2004 | 30 | 15 | 60 |
2005 | 30 | 15 | 60 |
2006 | 30 | 15 | 60 |
Totale crediti periodo 2002 - 2007 | 120 crediti nei 5 anni | ||
Per l’anno 2007 il debito formativo era di 30 crediti (minimo 15, massimo 60) fino a raggiungere l’intero debito formativo che complessivamente era di 150 crediti per il periodo sperimentale 2002-2007. I crediti già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il periodo 2002-2006 (che erano 120) potevano valere ai fini del debito formativo necessario per l’anno 2007. |
30 | 15 | 60 |
Totale crediti periodo 2002 - 2007 | 150 crediti nei 6 anni |
Crediti necessari per il triennio anni 2008 – 2010
Anno | Crediti | Minimo | Massimo |
2008 | 50 | 30 | 70 |
2009 | 50 | 30 | 70 |
2010 | 50 | 30 | 70 |
Totale | 150 Crediti nei tre anni |
Crediti necessari per il triennio anni 2011 – 2013
Anno | Crediti | Minimo | Massimo |
2011 | 50 | 25 | 75 |
2012 | 50 | 25 | 75 |
2013 | 50 | 25 | 75 |
Totale | 150 Crediti nei tre anni |
Riduzione dell'obbligo formativo triennale
L’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 aveva stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2011-2013 ed aveva previsto, inoltre, la possibilità per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti (vedi sopra).
Crediti acquisiti nel triennio 2008-2010 |
Fabbisogno |
Fabbisogno |
Da 101 a 150 45 |
105 (35 annuale) | Da 17,5 a 52,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Da 51 a 100 30 |
120 (40annuale) | Da 20 a 60 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Da 30 a 50 15 |
135 (45 annuale) | Da 22,5 a 67,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Crediti necessari per il triennio anni 2014 - 2016
Crediti acquisiti nel triennio 2008-2010 |
Fabbisogno |
Fabbisogno |
Da 101 a 150 45 |
105 (35 annuale) | Da 17,5 a 52,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Da 51 a 100 30 |
120 (40annuale) | Da 20 a 60 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Da 30 a 50 15 |
135 (45 annuale) | Da 22,5 a 67,5 (scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
Da 0 a 29 -- |
150 (50 annuale) | Da 25a 75(scostamento del 50% sia nel minimo che nel massimo) |
NUOVE DISPOSIZIONI PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016
Dopo la cronistoria delle varie decisioni in materia di numero dei crediti, riporto la sintesi delle ultime disposizioni della cnfc al riguardo.
RECUPERO CREDITI ECM MANCANTI PER IL TRIENNIO 2014/2016 ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017
Annuale 2011-2013
Come già riportato in questo stesso “Nuovo Vademecum ECM” pubblicato sul n. 6/2017 del giornale ed anche sul sito dell’Ordine a luglio 2017, approssimandosi la data del 31 dicembre 2017, ricordo che la Commissione Nazionale Formazione Continua nella riunione del 13 dicembre 2016 ha stabilito, relativamente ai crediti mancanti per il triennio precedente 2014/2016, quanto segue:
MEMENTO:
Coloro che al 31 dicembre 2016 avevano acquisito almeno il 50% dei crediti ecm stabiliti dal proprio obbligo formativo assegnato dal cogeaps (cioè la metà dei 150 crediti previsti per tutti, oppure la metà dell’obbligo formativo del singolo professionista al netto della diminuzione scaturita da eventuali esoneri ed esenzioni), hanno la possibilità di acquisire il rimanente 50% (come tetto massimo) del fabbisogno formativo 2014-2015-2016 entro la data del 31 dicembre 2017.
Perciò la cnfc ha concesso la proroga di un anno fino al 31.12.2017 per il triennio 2014-2015-2016. I crediti acquisiti nel 2017 quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016 non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, ma dovranno essere spostati al triennio 2014/2016.
È pertanto necessario che gli interessati si affrettino a completare, al piu’ presto, tale recupero.
SPOSTAMENTO DEI CREDITI ECM
L’applicazione pratica per lo “spostamento” dei crediti ECM conseguiti nel 2017 alla situazione crediti del triennio 2014-2015-2016 ai fini di completare il fabbisogno di tale triennio, è abbastanza impegnativa.
- Occorre innanzitutto registrarsi al Co.Ge.A.P.S. (vedi più avanti) ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall’interessato.
- Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password.
- Entrare in Dettagli professionisti – Selezionare il triennio 2014-2015-2016 e verificare la situazione ECM onde conoscere se occorre recuperare nel 2017 i crediti per quel triennio.
- Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell’area “Dettagli professionista”, nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture:
-
- CREDITI INDIVIDUALI
- CREDITI MANCANTI
- ESONERI ED ESENZIONI
- SPOSTAMENTO CREDITI
Tralasciando le prime tre indicazioni delle quali tratterò più avanti, parlerò ora dell’ultima voce “Spostamento crediti”, che deve essere innanzitutto cliccata. Nella schermata successiva “Gestione spostamento crediti”, preceduta da una breve spiegazione, è presente la seguente voce scritta in rosso che deve essere a sua volta selezionata:
“Dal 2017 al triennio 14/16”
Si aprirà la schermata “Dettagli professionista: Partecipazioni ECM” dove compaiono automaticamente, suddivise per eventi, le partecipazioni ECM dell’anno 2017.
Per i medici che sono nelle condizioni di dover recuperare i crediti 2017 ai fini di colmare il fabbisogno 2014-2015-2016, al termine della striscia di ogni evento è presente la colonna “Sposta” che riporta il simbolo del notes ¥, sulla quale l’interessato deve cliccare per spostare l’evento utile ed i relativi crediti nel triennio 2014-2015-2016. E’ pertanto necessario calcolare i crediti mancanti e spostare gli eventi o l’evento che determinano l’esatto numero di crediti mancanti.
ATTENZIONE! La scelta dei crediti da utilizzare per il recupero e l’effettivo spostamento devono essere effettuati obbligatoriamente dal professionista interessato. Pertanto il Co.Ge.A.P.S. NON ESEGUE QUESTA SCELTA e questa procedura deve essere applicata dal sanitario. Nel corso del procedimento appare una scritta per ben due volte che chiede conferma dell’esportazione dei crediti: all’incirca “Questa partecipazione, una volta spostata non potrà più essere cambiata di competenza. Sicuro di voler procedere con l’operazione?” .
Al termine di questa indaginosa procedura occorre ricontrollare il triennio 2014-2015-2016 per verificare l’effettivo spostamento dei crediti. (Per ora non conosco i tempi in cui il sistema provvede allo spostamento).
COME ACQUISIRE IN QUESTI TRE MESI I CREDITI MANCANTI
Ricordo per coloro che avessero necessità di crediti, sia per il recupero 2014/2016, sia per il presente triennio, che un valido contributo per far fronte al debito formativo è dato dalla fad (formazione a distanza), fruibile online, modalità mediante la quale è possibile acquisire eventuali crediti mancanti per il triennio. In propositosono disponibili i corsi on line della FNOMCeO nella piattaforma FADINMED oppure passando tramite il nostro sito.
Inoltre l’Ordine, con grande sforzo ed impegno, ha deciso di organizzare - oltre ai corsi già effettuati a febbraio e marzo 2017 - due corsi FNOMCeO che non hanno numero chiuso e che si svolgeranno il 17 ed il 24 ottobre presso l’Aula Magna del Politecnico di Torino - Sede di Alessandria.
Tali convegni sono programmati in modalità residenziale, con apprendimento sul manuale scaricabile dal nostro sito e dal sito fnomceo (www.fnomceo.it), con successiva verifica dell’apprendimento nelle serate di cui sopra e complessivamente rilasciano 24 crediti.
NUOVE DISPOSIZIONI PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019
La Commissione Naz.le ECM, ha inoltre fissato i nuovi criteri per il debito formativo per il presente triennio:
- Anche per il triennio 2017-2019 saranno 150 i crediti da maturare, tenuto conto però di eventuali esoneri, esenzioni, od altre riduzioni;
- I professionisti che nel precedente triennio (2014-2015-2016) avevano acquisito i crediti ECM previsti dall’obbligo formativo otterranno le seguenti diminuzioni:
- 30 crediti per coloro che hanno acquisito tra 121 e 150 crediti;
- 15 crediti se il monte crediti è compreso tra 80 e 120.
- È prevista inoltre una riduzione di 15 crediti per coloro che, avendolo predisposto nel triennio precedente, hanno soddisfatto quanto previsto dal proprio Dossier Formativo individuale.
CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO ANNI 2017-2018-2019
Crediti acquisiti nel triennio 2014-2016 | Riduzione triennale dell'obbligo 2017-2019 | Obbligo formativo triennio 2017-2019 |
Da 80 a 120 | - 15 | 135 |
Da 121 a 150 | - 30 | 120 |
+ Ulteriore riduzione 15 crediti triennali per coloro che, avendo prediposto il proprio Dossier Formativo Individuale nel triennio precedente, si sono attenuti a tale D.F. almeno per il 70% e per 18 mesi |
LE NUOVE REGOLE
Numero massimo crediti acquisibili
- Tutti gli iscritti agli Albi (DIPENDENTI O LIBERI PROFESSIONISTI) hanno l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio 2017-2018-2019 al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, ma hanno la possibilità da questo triennio di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile, in quanto sono stati ABOLITI I LIMITI MINIMI E MASSIMI ANNUALI PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI . (Determina 07.07.2016 C.N.F.C. )Pertanto, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale triennale (al netto di riduzioni derivanti da esoneri ed esenzioni), è possibile acquisire i crediti senza l’obbligo di rispettare i limiti minimi e massimi annuali. (Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014 e Determina 07.07.2016)
- Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale deve essere acquisito come partecipante a eventi ECM
- Formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale
- A decorrere dal triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi ECM dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L’evento formativo non può durare più di 12 mesi ad esclusione delle “Attività di ricerca” che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.
(Art. 5 Determina 4.11.2016 CNFC) - TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ALBI (LIBERI PROFESSIONISTI E DIPENDENTI) HANNO LA POSSIBILITA’ DI AUTOCERTIFICARE L’AUTOFORMAZIONE: (massimo il 10% dell’obbligo formativo individuale)
Ricordo in proposito che tutti i Corsi della FNOMCeO e dell’Ordine sono gratuiti e che nel 2016 sono stati erogati dall’Ordine 11 eventi con il rilascio di 155 crediti complessivi.
Istruzioni per l’accesso al co.Ge.Ap.S.
Oltre per le procedure “spostamento crediti”, la registrazione al co.Ge.A.P.S. E’ utile per coloro che devono comunicare al co.Ge.A.P.S. (inviando la necessaria documentazione) esoneri, esenzioni, discordanze, autoformazione, aggiunte o inesattezze riscontrate, e tutto cio’ che ho riportato ampiamente sopra.
È possibile, inoltre, controllando la scheda individuale, verificare se nei dati del co.Ge.A.P.S. Siano contenuti errori o siano presenti anomalie che dovranno, come sopra descritto, essere segnalati al piu’ presto al consorzio.
Le modalita’ per l’accesso sono:
Sito: www.cogeaps.it
Indirizzo e-mail dedicato:
Telefono 06.36000893
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Il percorso per accedere è:
Al centro della Home page del sito www.cogeaps.it cliccare su “accesso anagrafe crediti ecm”.
Si apre la mascherina per l’accesso all’area riservata.
Se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box “Sei un professionista della salute? Registrati”.
Scegliere l’opzione che rispecchia la situazione del professionista: nel nostro caso “Sono iscritto ad un ordine, un collegio o ad un’associazione professionale”.
A questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi.
Una volta registrati si potrà stampare la propria scheda individuale dei crediti acquisiti, di quelli mancanti e la presenza di eventuali esoneri, esenzioni, per il triennio 2014-2015-2016 e, per i Colleghi interessati, provvedere allo “Spostamento” crediti.
È possibile quindi, segnalare al co.Ge.A.P.S. Tutto ciò che ho riportato con le seguenti procedure:
- online operando nella propria area riservata del portale del consorzio (qualora non fosse possibile accedere è consigliabile, dopo un tentativo negativo, procedere con la seguente opzione);
- inviando una e-mail al consorzio stesso.
in ambedue i casi occorre allegare la relativa documentazione accompagnata da un’autocertificazione inerente la propria posizione e copia di un documento d’identità in pdf.
ATTENZIONE! l’invio e-mail non vale per lo “spostamento” crediti che deve essere effettuato autonomamente e direttamente dall’interessato.
INSERIMENTO DI DATI INDIVIDUALI
Il professionista ha la possibilità di segnalare al Consorzio,con le stesse modalità soprariportate (vedere per un approfondimento gli appositi capitoli del Vademecum), inviando l’apposita autocertificazione, copia del relativo documento attestante la situazione segnalata e di un documento di identità in formato PDF, sia che le stesse vengano inserite direttamente sul sito del Co.Ge.A.P.S. sia che vengano trasmesse all’e-mail del Consorzio stesso, come già detto, per:
- Esoneri;
- Esenzioni.
- Crediti ECM di formazione accreditata in Italia mancanti, non trasmessi dai Provider;
- Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi sempre dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi accreditati.
- Crediti ECM individuali per formazione effettuata all’estero e non accreditata in Italia;
- Crediti ECM individuali per pubblicazioni scientifiche;
- Crediti ECM individuali per autoformazione per tutti gli iscritti (DIPENDENTI E LIBERI PROFESSIONISTI: massimo il 10% dell’obbligo formativo personale);
- Crediti ECM individuali per tutoraggio;
- Spostamento di crediti conseguiti nell’anno 2017 nel triennio 2014-2015-2016 a copertura dei crediti mancanti nello stesso triennio, fino a completamento dell’obbligo formativo del triennio 2014-2015-2016 (solo con inserimento on line).
È importante sapere che il Co.Ge.A.P.S. registra esclusivamente le informazioni/variazioni (di cui all’ “Inserimento dati individuali”) che decorreranno dal 1 gennaio 2008, in quanto permettono la riduzione dell'obbligo formativo nel triennio 2011-2013, mentre relativamente ad “Esenzioni, esoneri” sono valide soltanto quelle decorrenti dall’anno 2011 IN QUANTO LA REGISTRAZIONE RELATIVA AL 2008-2010 NON APPORTA MODIFICHE ALL’OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2011-2013 E POTREBBE DIMINUIRE LA RIDUZIONE SPETTANTE AL PROFESSIONISTA IN TALE TRIENNIO, PERCHE’ I CREDITI ACQUISITI IN REGIME DI ESONERO E/O ESENZIONE NON SONO CONTEGGIATI AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNALE.
AUTOCERTIFICAZIONI
In calce al presente “Nuovo Vademecum”, riporto le diverse tipologie di autocertificazioni predisposte dal Co.Ge.A.P.S., che possono essere scaricate e che potranno essere utili ai Colleghi per segnalare i dati nella propria posizione personale.
COLLABORAZIONE TRA L’ORDINE ED IL CO.GE.A.P.S.
Riporto alcune delle funzioni degli Ordini, in collaborazione con il Co.Ge.A.P.S.:
- Provider di formazione sul campo per audit e gruppi di miglioramento;
- Riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero (liberi professionisti);
- Riconoscimento crediti per pubblicazioni scientifiche e capitoli di libri;
- Esenzioni ed esoneri dall'acquisizione dei crediti;
- Rilevazione dei bisogni formativi nazionali e regionali ed identificazione degli obiettivi formativi;
- Valutazione della congruità dei Dossier Formativi per i liberi professionisti.
(Circolare Co.Ge.A.P.S. agli Ordini prot. 31-C/14 del 04.06.2014)
CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Qualora l’iscritto desiderasse ricevere il certificato attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo potrà chiederne il rilascio all’ordine (
(Circolare Co.Ge.A.P.S. agli Ordini prot. 31-C/14 del 04.06.2014)
Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell’obbligo con crediti conformi alle regole, non consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiore.
(Determina CNFC 23.07.2014 – 10.10.2014)
(Circolare Co.Ge.A.P.S. agli Ordini prot. 31-C/14 del 04.06.2014)
Sono a disposizione telefonicamente oppure su appuntamento presso la sede per eventuali chiarimenti e per verificare, in base alla normativa ad oggi predisposta dalla commissione naz.Le ecm, la posizione personale dell’iscritto che, all’uopo, dovrà farmi avere la propria scheda ecm.
Tale attività comporta un notevole lasso di tempo in quanto è necessario valutare con attenzione la situazione di ogni singolo iscritto: è quindi opportuno non attendere gli ultimi mesi del 2017, tenuto anche conto dell’approssimarsi delle elezioni dell’Ordine
È comunque possibile telefonare anche al Co.Ge.A.P.S. a Roma.
Modulistica scaricabile:
- Autocertificazione riconoscimento crediti per pubblicazioni scientifiche con allegate tabelle codici
- Autocertificazione riconoscimento crediti estero con allegate tabelle codici
- Autocertificazione riconoscimento crediti tutoraggio con allegate tabelle codici
- Autocertificazione riconoscimento crediti autoformazione liberi professionisti e dipendenti con allegate tabelle codici
- Autocertificazioni riconoscimento crediti per sperimentazioni cliniche con allegate tabelle codici
- Autocertificazione riconoscimento esonero obbligo formativo
- Autocertificazione riconoscimento esenzione obbligo formativo
- Informativa evento ECM mancante con allegate tabelle codici
- Modulo di richiesta di valutazione di caso specifico per esonero/esenzione ai sensi della Determina del 17.07.2013 della CNFC
- Tabelle Codici utili per la compilazione delle autocertificazioni (le seguenti tabelle non vanno allegate):
- Obiettivi Formativi Nazionali ECM - Tabella A
- Attività Professionista – Allegato B
- Codici Professione – Allegato C
- Codici Professione / Disciplina – Tabella D
- Paesi Esteri – Tabella E
Modulistica Gestione Spostamento Crediti 2017 nel Triennio 2014-2015-2016