Il 31 dicembre 2022 scade il triennio formativo 2020-2022 ed è richiesto a tutti i sanitari di essere in regola con l’obbligo formativo. Non ci saranno proroghe. E' possibile soddisfare il proprio obbligo formativo acquisendo crediti ECM tramite la sola partecipazione ai corsi FAD ed ai soli corsi residenziali in presenza.

Come tutti sappiamo, l’ente che si occupa della certificazione dei crediti ECM è il CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), la cui iscrizione è obbligatoria per tutti i professionisti sanitari e dove ciascun professionista sanitario può verificare la propria posizione all’interno dell’area riservata.

Per quanto riguarda la verifica della propria posizione c’è un aspetto molto importante da tenere presente: l’anagrafe dei crediti CoGeAPS non è aggiornata in tempo reale in quanto ci sono tempi di invio e di verifica dei dati che possono richiedere diversi mesi. Resta ferma l’importanza di essere in regola con i crediti in vista della certificazione triennale, l’atto giuridico che attesta il completamento dell’obbligo formativo ECM.

Obbligo formativo ECM in materia di radioprotezione

Il 31 dicembre 2022 scade il triennio formativo 2020-2022 ed è richiesto a tutti i sanitari di essere in regola con l’obbligo formativo. Non ci saranno proroghe.

Si ricorda che è possibile acquisire crediti ECM tramite:

- la partecipazione ad eventi residenziali;
- la partecipazione ad eventi fad;
- lo svolgimento di altre attività formative come ad esempio: autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a corsi di formazione accreditati all’estero e sperimentazioni cliniche. Queste attività rientrano nella formazione individuale che dà diritto al riconoscimento di “crediti individuali” come previsto dal “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”.

Tutti i crediti acquisiti, tramite formazione residenziale o FAD, vengono trasmessi direttamente dai Provider-Organizzatori di eventi al COGEAPS per la dovuta registrazione.

Il sanitario dovrà inserire nella piattaforma COGEAPS tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia “crediti individuali” (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni.

Il COGEAPS non viene aggiornato in tempo reale, in quanto il Provider è tenuto a rendicontare al consorzio i crediti ECM entro:

• 90 giorni dalla conclusione dell’evento, nel caso di formazione residenziale;
• 90 giorni dalla scadenza del corso nel caso di formazione FAD.

In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti non saranno visibili sul portale COGEAPS, ma saranno comunque utili al conteggio per l’assolvimento dell’obbligo formativo.

Come soddisfare il proprio obbligo formativo (acquisire i crediti ECM)

• È possibile soddisfare il proprio obbligo formativo acquisendo crediti ECM tramite la sola partecipazione ai corsi FAD ed ai soli corsi residenziali in presenza.

• Non è possibile invece soddisfare il proprio obbligo formativo attraverso la sola formazione individuale (ovvero crediti ECM ottenuti con l’autoformazione, pubblicazioni, corsi svolti all’estero in presenza, tutoraggio) in quanto il 40% dell’obbligo formativo triennale deve essere soddisfatto tramite la partecipazione in qualità di discente ad eventi residenziali o FAD.

• Non è possibile soddisfare l’obbligo formativo inserendo soltanto crediti individuali come l’autoformazione. È possibile inserire come autoformazione fino ad un massimo del 20% dell’obbligo formativo individuale.

ECM COVID: bonus di 1/3 dei crediti dell'obbligo formativo 2020/2022 per tutti i professionisti della salute

La Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha disposto e approvato l'estensione a tutti i professionisti della salute del bonus ECM. Secondo l'art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo del proprio fabbisogno formativo individuale per tutti i professionisti sanitari.

Crediti ECM in materia di radioprotezione

Per il triennio formativo 2020-2022, l’obbligo di aggiornamento in materia di Radioprotezione è il seguente:

• per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi del triennio;
• per gli altri specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio.

Tali percentuali sono riferite all’obbligo formativo individuale.

N.B. Il Ministero della Salute, ha specificato che i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione sono tenuti alla formazione e all'aggiornamento ECM sulla radioprotezione.

Esonero ed esenzione ECM

L’esonero e l’esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su domanda e senza, una precisa richiesta, gli stessi non potranno essere riconosciuti dal sistema automaticamente. I professionisti pertanto devono comunicarle attraverso la piattaforma COGEAPS accedendo alla propria area riservata tramite SPID.

Esenzione per i per i pensionati

La Delibera della Commissione Nazionale Formazione Continua del 14 dicembre 2021 prevede per i professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale l’esenzione dall’obbligo formativo ECM. Per le varie tipologie di esenzione consultare il “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”. (https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx)

Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, il superamento del reddito sopraindicato comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso il portale www.cogeaps.it nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento.

pdf Scadenza triennio ECM 2020/2022 - Corsi FAD (65 KB)